La FIFA (con la circolare 10 settembre 2021, n. 1769) ha avviato un processo di riforma del suo sistema di giustizia sportiva; nello specifico, dal 1 ottobre 2021, diverrà operativo un nuovo organo – il Football Tribunal (d’ora in avanti FT) -, il quale andrà a racchiudere 3 differenti camere, due già esistenti ed attualmente operative – ovvero la Players’ Status Chamber (PSC) e la Dispute Resolution Chamber (DRC) – ed una nuova camera – l’Agents Chamber (AG) – volta alla risoluzione di controversie concernenti l’attività di agente dei calciatori.
Detto ciò, in data 20 settembre 2021, la FIFA ha pubblicato le “Procedural Rules Governing the Football Tribunal” (testo in calce), le quali contengono, rispetto al precedente sistema di giustizia ed alla precedente regolamentazione, delle novità meritevoli di citazione.
Le norme in questione si scompongono in 6 differenti capitoli; il primo capitolo, denominato “General Provisions” contiene norme riguardanti la portata applicativa, la giurisdizione, la legge applicabile, la composizione delle camere, l’indipendenza ed il conflitto di interessi fra membri delle camere, la confidenzialità, l’esonero da responsabilità ed il ruolo del segretariato generale della FIFA.
Di tale primo capitolo, è interessante soffermarsi su quanto dispone l’art. 4, il quale va ad indicare la composizione delle camere del FT; anzitutto, viene previsto che il presidente del FT deve avere specifiche qualifiche legali, oltre a ciò, i membri di ciascuna camera devono possedere un background giuridico di rilievo con specifica attenzione al settore calcistico. Sia il presidente del FT che i membri di ciascuna camera sono nominati dal Consiglio della FIFA e restano in carica per 4 anni. Addentrandosi nello specifico nella composizione delle 3 camere, la norma in esame prevede che la DRC sarà composta da un presidente e 2 vicepresidenti proposti dalla FIFA in accordo con gli altri membri della camera e cioè 15 rappresentanti dei calciatori, nominati su proposta delle Federazioni sportive nazionali e 15 rappresentanti dei club, nominati su proposta di club e leghe. La PSC andrà invece a comporsi di un presidente ed un vicepresidente ed un “numero necessario di membri deciso dal Consiglio FIFA”, nominati su proposta di Federazioni, calciatori, club e leghe. Per quanto riguarda l’AG, essa sarà composta sempre da un presidente ed un vicepresidente e da “un numero necessario di membri deciso dal Consiglio FIFA”, nominati su proposta di federazioni, calciatori, club, leghe e agenti di calciatori.
Importante, poi, citare il successivo art. 5 in materia di indipendenza e conflitto di interessi dei membri componenti delle camere. Tale norma dispone che un membro del FT non può prendere parte alla decisione su una controversia se sussiste un dubbio circa la sua imparzialità o è in una situazione di conflitto di interessi. Viene escluso che la nazionalità di un membro possa costituire un dubbio circa la sua imparzialità. Viene inoltre prevista la possibilità per le parti di ricusare un membro, tuttavia ciò non implica che il membro ricusato dovrà rivelare che non è imparziale o che ci sia un potenziale conflitto di interessi, in ragion del fatto che la decisione sulla ricusazione verrà presa dal presidente del FT.
Il capitolo 2, rubricato “General Procedural Rules”, disciplina in linea generale come si avvierà e svilupperà il procedimento dinanzi al FT. Novità meritevole di citazione, rispetto alla precedente regolamentazione, è contenuta nell’art. 16; tale articolo prevede che nel caso in cui le parti utilizzino un’unica lingua riconosciuta dalla FIFA nella presentazione del reclamo o delle prove, essa sarà quella utilizzata nel procedimento. Di contro, se il reclamo o le prove vengano presentate in lingue differenti, il procedimento verrà condotto in lingua inglese.
Il terzo capitolo si occupa della specifica disciplina dei procedimenti dinanzi alla DRC, alla PSC ed alla AG. In tale capitolo, meritevole di menzione è anzitutto l’art. 19 che introduce un procedimento abbreviato nel caso in cui il segretariato generale della FIFA valuti che il reclamo proposto sia stato effettuato presso una camera non competente sulla materia oppure se il reclamo è prescritto. In tali casi, il reclamo potrà essere inviato direttamente al presidente della camera competente per una decisione accelerata.
Va, poi, sottolineato quanto previsto dall’art. 25, il quale specifica che i costi procedurali equivalgono a zero nel caso in cui almeno una delle parti del procedimento sia un calciatore, un allenatore, un agente di calciatori o un match agent.
Di assoluto rilievo è l’art. 26 delle norme in oggetto. Tale articolo introduce la possibilità di effettuare una mediazione fra le parti, prima dell’avvio del procedimento. La mediazione è gratuita e può avvenire (ovviamente) se entrambe le parti siano d’accordo. Il procedimento di mediazione verrà condotto seguendo i principi generali sanciti dalle norme del Tribunale Arbitrale dello Sport sulla mediazione. Nel caso di buona riuscita, verrà stipulato un accordo transattivo, sottoscritto dalle parti e ratificato dal mediatore incarico e dal presidente della camera competente, tale accordo avrà natura vincolante sulla controversia. Nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine, si procedura con l’avvio del procedimento.
Il capitolo 4 (denominato “Rules specific to the solidarity mechanism and training compensation claims before the Dispure Resolution Chamber”) indica i requisiti necessari al fine della presentazione di un reclamo in merito al meccanismo di solidarietà ed all’indennità di formazione.
Il capitolo 5, all’art. 29, indica la competenza della PSC sulle seguenti materie:
“a) the international transfer or first registration of a minor;
b) alimitedminorexemption (LME);
c) FIFA intervention to authorise the registration of a player;
d) a request foreligibilityorchangeofassociation;
e) the late return of a player from representative-team duty”.
Il successivo art. 30, indica i casi in cui sia necessario l’intervento della FIFA, ovverosia nel caso di trasferimento internazionale del calciatore di minore età o del suo primo tesseramento o ancora nel caso di primo tesseramento di un calciatore di minore età non cittadino del paese del club che vuole tesserarlo ma ha vissuto di seguito in quel paese per almeno 5 anni.
Il capitolo finale delle norme procedurali del FT contiene le “Final Provisions”, evidenziando come tali norme entreranno in vigore dal 1 ottobre del 2021. In tale capitolo viene inoltre specificato (all’art. 32) che per qualsiasi questione non prevista all’interno di tali norme procedurali, la questione sarà determinata dal segretariato generale FIFA; inoltre, i casi di forza maggiore vengono decisi dal presidente del FT.
FIFA, Procedural Rules Governing the Football Tribunal >> SCARICA IL PDF
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